Art. 2 · Modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2306

Art. 2

Modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2306

In vigore dal 25 set 2024
Modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2306 All'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2021/2306, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Per le partite di prodotti ad alto rischio di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2021/1698, l'autorità competente di cui al paragrafo 1 controlla la documentazione di cui all'articolo 16, paragrafo 6, dell'anzidetto regolamento, svolge i controlli di identità e i controlli fisici e preleva almeno un campione rappresentativo delle partite conformemente alla percentuale applicabile stabilita nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2021/1698.».
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