Art. 9

Deferimento all’ESMA o all’ABE

In vigore dal 24 set 2024
Deferimento all’ESMA o all’ABE Il deferimento all’ESMA, a norma dell’articolo 95, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114, o all’ABE, a norma dell’articolo 95, paragrafo 7, del medesimo regolamento, delle situazioni in cui la richiesta è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole è effettuato per iscritto, utilizzando il formulario di cui all’allegato I, e comprende: a) una copia della richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni e l’eventuale risposta ricevuta; b) i motivi del deferimento all’ESMA o all’ABE della situazione in cui la richiesta è stata respinta o non vi è stato dato seguito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:2494:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Deferimento all’ESMA o all’ABE (Art. 9 Regolamento (UE) 2024/2494) — Testo vigente | Portale Normativo