Art. 9
Deferimento all’ESMA o all’ABE
In vigore dal 24 set 2024
Deferimento all’ESMA o all’ABE
Il deferimento all’ESMA, a norma dell’articolo 95, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114, o all’ABE, a norma dell’articolo 95, paragrafo 7, del medesimo regolamento, delle situazioni in cui la richiesta è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole è effettuato per iscritto, utilizzando il formulario di cui all’allegato I, e comprende:
a)
una copia della richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni e l’eventuale risposta ricevuta;
b)
i motivi del deferimento all’ESMA o all’ABE della situazione in cui la richiesta è stata respinta o non vi è stato dato seguito.
Storico versioni
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