Art. 7

Cooperazione e scambio di informazioni spontanei

In vigore dal 24 set 2024
Cooperazione e scambio di informazioni spontanei Ai fini della cooperazione e dello scambio di informazioni che non sono oggetto di una richiesta specifica, comprese le successive comunicazioni ad essi relative, l’organismo mittente utilizza il formulario di cui all’allegato IV.
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