Art. 7
Cooperazione e scambio di informazioni spontanei
In vigore dal 24 set 2024
Cooperazione e scambio di informazioni spontanei
Ai fini della cooperazione e dello scambio di informazioni che non sono oggetto di una richiesta specifica, comprese le successive comunicazioni ad essi relative, l’organismo mittente utilizza il formulario di cui all’allegato IV.
Storico versioni
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