Art. 8

Procedure di cooperazione

In vigore dal 24 set 2024
Procedure di cooperazione 1.   Laddove è chiesto all’ESMA o all’ABE ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114 di coordinare un’indagine o un’ispezione con effetti transfrontalieri, l’ESMA o l’ABE possono istituire un gruppo temporaneo ad hoc per includervi le autorità competenti degli Stati membri interessati da tale indagine o ispezione. 2.   Quando partecipano ai gruppi temporanei di cui al paragrafo 1, l’ESMA e l’ABE si consultano regolarmente.
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