Art. 1

Definizioni

In vigore dal 24 set 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: (1) «mezzo elettronico»: le attrezzature elettroniche per il trattamento (compresa la compressione digitale), l’archiviazione e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico che assicurino la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni nel corso della trasmissione; (2) «organismo mittente»: l’organismo che presenta una notifica, una richiesta di informazioni o di cooperazione o che fornisce informazioni non richieste; (3) «organismo ricevente»: l’organismo che riceve una notifica, una richiesta di informazioni o di cooperazione o informazioni non richieste.
Storico versioni

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