Art. 1
Definizioni
In vigore dal 24 set 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1)
«mezzo elettronico»: le attrezzature elettroniche per il trattamento (compresa la compressione digitale), l’archiviazione e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico che assicurino la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni nel corso della trasmissione;
(2)
«organismo mittente»: l’organismo che presenta una notifica, una richiesta di informazioni o di cooperazione o che fornisce informazioni non richieste;
(3)
«organismo ricevente»: l’organismo che riceve una notifica, una richiesta di informazioni o di cooperazione o informazioni non richieste.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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