Art. 2

Punti di contatto

In vigore dal 24 set 2024
Punti di contatto 1.   Ciascuna autorità competente designa un punto di contatto ai fini della cooperazione e dello scambio di informazioni a norma dell’articolo 96 del regolamento (UE) 2023/1114. 2.   Le autorità competenti comunicano all’ESMA e all’ABE i dati relativi al rispettivo punto di contatto entro il 27 novembre 2024 e le informano di eventuali modifiche di tali dati. 3.   L’ESMA e l’ABE tengono e aggiornano un elenco dei punti di contatto designati in conformità del paragrafo 1.
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