Art. 2
Punti di contatto
In vigore dal 24 set 2024
Punti di contatto
1. Ciascuna autorità competente designa un punto di contatto ai fini della cooperazione e dello scambio di informazioni a norma dell’articolo 96 del regolamento (UE) 2023/1114.
2. Le autorità competenti comunicano all’ESMA e all’ABE i dati relativi al rispettivo punto di contatto entro il 27 novembre 2024 e le informano di eventuali modifiche di tali dati.
3. L’ESMA e l’ABE tengono e aggiornano un elenco dei punti di contatto designati in conformità del paragrafo 1.
Storico versioni
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