Art. 38

Pubblicazione di informazioni sui destinatari e di altre informazioni

In vigore dal 23 set 2024
Pubblicazione di informazioni sui destinatari e di altre informazioni 1.   La Commissione mette a disposizione su un sito web centralizzato le informazioni sui destinatari dei fondi finanziati a titolo del bilancio entro il 30 giugno successivo all’esercizio in cui i fondi sono stati giuridicamente impegnati, laddove il bilancio sia eseguito dai suoi servizi conformemente all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), dalle istituzioni dell’Unione conformemente all’, paragrafo 1, e dagli organismi dell’Unione di cui agli . Se il bilancio è eseguito conformemente all’, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), e con gli Stati membri conformemente all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), la Commissione mette a disposizione sul proprio sito web centralizzato di cui al primo comma del presente paragrafo le informazioni sui destinatari entro il 30 giugno successivo all’esercizio in cui è stato stipulato il contratto o l’accordo che specifica le condizioni del sostegno. Se il bilancio è eseguito conformemente all’, paragrafo 1, primo comma, lettera b), i riferimenti ai destinatari contenuti nel presente articolo si intendono riferimenti a destinatari, contraenti, subcontraenti e beneficiari di cui alla normativa settoriale. Le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo per tali destinatari sono pubblicate a condizione che la normativa settoriale ne imponga la raccolta e l’archiviazione. 2.   Salvo nei casi di cui al paragrafo 3, le seguenti informazioni sono pubblicate in un formato aperto, interoperabile e leggibile da dispositivo automatico che consenta di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, confrontare e riutilizzare i dati, nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la tutela dei dati personali: a) il fatto che il destinatario sia una persona fisica o giuridica; b) la denominazione legale completa del destinatario nel caso di una persona giuridica e il suo numero di identificazione IVA o codice di identificazione fiscale, se disponibile, o un altro identificativo unico stabilito a livello nazionale, il nome e il cognome del destinatario nel caso di una persona fisica; c) l’ubicazione del destinatario, vale a dire: i) l’indirizzo del destinatario, se questi è una persona giuridica; ii) la regione a livello NUTS 2, se il destinatario è una persona fisica ed è domiciliato nell’Unione, o il paese, se il destinatario è una persona fisica e non è domiciliato nell’Unione; d) l’importo impegnato e, nel caso di un impegno con più destinatari, la ripartizione di tale importo per destinatario, se disponibile; e) la natura e la finalità della misura. 3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non sono pubblicate e non sono presentate per la pubblicazione conformemente al paragrafo 6 del presente articolo nei seguenti casi: a) aiuti corrisposti a persone fisiche a fini di istruzione e altri aiuti diretti corrisposti alle persone fisiche estremamente bisognose di cui all’, paragrafo 4, lettera b); b) contratti di valore molto modesto aggiudicati a esperti selezionati a norma dell’, paragrafo 2, nonché contratti di valore molto modesto al di sotto dell’importo di cui al punto 14.4 dell’allegato I; c) sostegno finanziario fornito mediante strumenti finanziari o garanzie di bilancio per un importo inferiore a 500 000 EUR; d) quando la divulgazione rischia di minare i diritti e le libertà di persone o entità interessate tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea o di ledere gli interessi commerciali dei destinatari; e) se non ne è richiesta la pubblicazione nella normativa settoriale quando il bilancio è eseguito conformemente all’, paragrafo 1, primo comma, lettera b). Nei casi di cui al primo comma, lettera c), le informazioni messe a disposizione sono limitate ai dati statistici, aggregati secondo criteri pertinenti come la posizione geografica, la tipologia economica dei destinatari, il tipo di sostegno ricevuto e il settore d’intervento dell’Unione nell’ambito del quale è stato fornito il sostegno. Qualora si tratti di persone fisiche, la divulgazione delle informazioni di cui al paragrafo 2 si basa su criteri pertinenti quali la frequenza ovvero la natura della misura e gli importi in questione. 4.   Le persone o le entità che eseguono fondi dell’Unione ai sensi dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), pubblicano le informazioni sui destinatari conformemente alle norme e secondo le procedure di tali persone o entità, nella misura in cui tali norme sono ritenute equivalenti in seguito alla valutazione effettuata dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 3 e paragrafo 4, primo comma, lettera e), e a condizione che la pubblicazione di dati personali sia soggetta a salvaguardie equivalenti a quelle stabilite nel presente articolo. Gli organismi designati a norma dell’, paragrafo 3, pubblicano le informazioni in conformità della normativa settoriale. Tale normativa settoriale può, conformemente alla base giuridica pertinente, derogare ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, tenendo conto delle specificità del settore interessato. Gli Stati membri che ricevono ed eseguono i fondi dell’Unione conformemente all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), assicurano la pubblicazione ex post delle informazioni sui propri destinatari, su un sito web centralizzato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 5.   I siti web delle istituzioni dell’Unione contengono un riferimento al sito web centralizzato di cui al paragrafo 1, in cui sono reperibili le informazioni di cui a tale paragrafo. La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata e in modo tempestivo, informazioni sul sito web centralizzato di cui al paragrafo 1, compreso un riferimento al suo indirizzo, dove sono reperibili le informazioni fornite dagli Stati membri, dalle persone, dalle entità o dagli organismi di cui al paragrafo 4. 6.   Ai fini del paragrafo 1, primo e secondo comma, del presente articolo e fatti salvi i paragrafi 3 e 4 del presente articolo e la normativa settoriale, la Commissione utilizza i dati pertinenti conservati nel sistema di cui all’, paragrafo 2, lettera d), per alimentare il sito web centralizzato di cui al paragrafo 1 del presente articolo con le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Inoltre i dati comprendono anche il numero di identificazione IVA o il codice di identificazione fiscale delle persone fisiche, se disponibile, o un altro identificativo unico stabilito a livello nazionale, al fine di migliorare la qualità dei dati trasmessi, senza che questi siano utilizzati per la pubblicazione. 7.   Qualora siano pubblicati dati personali, le informazioni sono soppresse due anni dopo la fine dell’esercizio in cui i fondi sono stati giuridicamente impegnati. Se il bilancio è eseguito conformemente all’, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), i dati personali sono soppressi due anni dopo la fine dell’esercizio finanziario in cui è stato stipulato il contratto o l’accordo che specifica le condizioni del sostegno.
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