Art. 242
Esperti esterni retribuiti
In vigore dal 23 set 2024
Esperti esterni retribuiti
1. Le istituzioni dell’Unione possono selezionare e retribuire esperti esterni, incaricati di assisterle nella valutazione delle domande di sovvenzione, dei progetti e delle offerte, nonché di fornire pareri e consulenza in casi specifici.
2. Un invito a manifestare interesse è pubblicato sul sito web dell’istituzione dell’Unione interessata.
L’invito a manifestare interesse comprende una descrizione dei compiti, la loro durata e le condizioni di retribuzione fissate.
3. Ogni persona fisica interessata può presentare la sua candidatura in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità dell’invito a manifestare interesse, a eccezione degli ultimi tre mesi.
4. In esito all’invito a manifestare interesse è redatto un elenco di esperti. Tale elenco rimane valido per un periodo non superiore a cinque anni dalla pubblicazione o per la durata del programma pluriennale attinente ai compiti. Quando è garantita una rotazione degli esperti, la validità dell’elenco può essere superiore alla durata del programma finanziario pluriennale.
5. Il valore del contratto è inferiore alle soglie di cui all’, paragrafo 1. Tale valore può essere superato solo eccezionalmente e in casi debitamente giustificati al fine di consentire alle istituzioni dell’Unione di competere su un piano di parità con altri operatori sul mercato.
6. Gli esperti esterni retribuiti sono remunerati sulla base di un importo fisso preventivamente comunicato e sono scelti in funzione della loro capacità professionale. La selezione avviene in base a criteri selettivi che rispettano i principi di non discriminazione, parità di trattamento e assenza di conflitti d’interessi.
7. Ai fini del titolo V, capo 2, sezione 2, tali esperti sono considerati destinatari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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