Art. 244

Donazioni non finanziarie

In vigore dal 23 set 2024
Donazioni non finanziarie 1.   Le istituzioni dell’Unione e gli organismi dell’Unione possono fornire donazioni non finanziarie sotto forma di servizi, forniture o lavori. 2.   Le donazioni non finanziarie sono attribuite conformemente ai principi della trasparenza e della parità di trattamento e, se del caso, alle prescrizioni stabilite nella normativa settoriale. Esse promuovono il conseguimento degli obiettivi delle politiche dell’Unione. 3.   L’ordinatore responsabile fornisce informazioni sulle donazioni non finanziarie nella relazione annuale di attività di cui all’, paragrafo 9. 4.   Nel caso di forniture di merci non deperibili finanziate da stanziamenti amministrativi e conformemente alle norme e ai principi contabili di cui all’, le istituzioni e gli organismi dell’Unione non possono fornire donazioni non finanziarie prima che la fornitura sia stata in parte ammortizzata.
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