Art. 37

Pubblicazione dei conti e dei bilanci

In vigore dal 23 set 2024
Pubblicazione dei conti e dei bilanci 1.   Il bilancio è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto conformemente al principio della trasparenza. 2.   Il bilancio e i bilanci rettificativi definitivamente adottati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del presidente del Parlamento europeo. La pubblicazione avviene entro tre mesi dalla data della constatazione dell’adozione definitiva dei bilanci. In attesa della pubblicazione ufficiale nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i dati particolareggiati definitivi del bilancio sono pubblicati in tutte le lingue sul sito web delle istituzioni dell’Unione, su iniziativa della Commissione, non appena possibile e comunque entro quattro settimane dall’adozione definitiva del bilancio. I conti annuali consolidati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul sito web delle istituzioni dell’Unione.
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Pubblicazione dei conti e dei bilanci (Art. 37 Regolamento (UE) 2024/2509) — Testo vigente | Portale Normativo