Art. 37
Pubblicazione dei conti e dei bilanci
In vigore dal 23 set 2024
Pubblicazione dei conti e dei bilanci
1. Il bilancio è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto conformemente al principio della trasparenza.
2. Il bilancio e i bilanci rettificativi definitivamente adottati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del presidente del Parlamento europeo.
La pubblicazione avviene entro tre mesi dalla data della constatazione dell’adozione definitiva dei bilanci.
In attesa della pubblicazione ufficiale nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i dati particolareggiati definitivi del bilancio sono pubblicati in tutte le lingue sul sito web delle istituzioni dell’Unione, su iniziativa della Commissione, non appena possibile e comunque entro quattro settimane dall’adozione definitiva del bilancio.
I conti annuali consolidati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul sito web delle istituzioni dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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