Art. 186

Verifiche e controlli sui beneficiari in relazione a importi forfettari, costi unitari e tassi forfettari

In vigore dal 23 set 2024
Verifiche e controlli sui beneficiari in relazione a importi forfettari, costi unitari e tassi forfettari 1.   L’ordinatore responsabile verifica, al più tardi prima del pagamento a saldo: a) il rispetto delle condizioni che attivano il pagamento importi forfettari, costi unitari e tassi forfettari, compreso, ove richiesto, il conseguimento delle realizzazioni e/o dei risultati; b) che importi forfettari, costi unitari e tassi forfettari siano stati indicati nel bilancio stimato totale dell’azione o del programma di lavoro; c) che le condizioni di cui alla lettera a) siano state soddisfatte nel corso della durata dell’azione o del programma di lavoro. Inoltre il rispetto di tali condizioni può essere oggetto di controlli ex post. Le cifre degli importi forfettari, costi unitari e finanziamenti a tasso forfettario determinati ex ante applicando il metodo autorizzato dall’ordinatore responsabile o dalla Commissione conformemente all’ non sono rimesse in discussione da controlli ex post. È fatto salvo il diritto dell’ordinatore responsabile di verificare che siano soddisfatte le condizioni che attivano il pagamento di cui al primo comma del presente paragrafo, e di ridurre la sovvenzione conformemente all’, paragrafo 4, qualora dette condizioni non siano rispettate o in caso di irregolarità, frode o violazione di altri obblighi. Ove gli importi forfettari, costi unitari e tassi forfettari siano stabiliti in base alle consuete prassi contabili del beneficiario si applica l’, paragrafo 2. 2.   La frequenza e la portata delle verifiche e dei controlli possono dipendere, tra l’altro, dalla natura dell’azione o dal beneficiario, comprese passate irregolarità o frodi a esso riconducibili. 3.   Le condizioni che attivano il pagamento degli importi forfettari, costi unitari e tassi forfettari non richiedono la rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. 4.   L’erogazione della sovvenzione sulla base di importi forfettari, costi unitari e tassi forfettari non pregiudica il diritto di accesso ai registri dei beneficiari ai fini degli .
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Verifiche e controlli sui beneficiari in relazione a importi forfettari, costi unitari e tassi forfettari (Art. 186 Regolamento (UE) 2024/2509) — Testo vigente | Portale Normativo