Art. 184

Importi forfettari, costi unitari e finanziamenti a tasso forfettario

In vigore dal 23 set 2024
Importi forfettari, costi unitari e finanziamenti a tasso forfettario 1.   Quando la sovvenzione assume la forma di importi forfettari, costi unitari e finanziamenti a tasso forfettario di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettere c), d) o e), si applica il presente titolo, a eccezione delle disposizioni o parti di disposizioni relative alla verifica dell’ammissibilità dei costi effettivamente sostenuti. 2.   Laddove possibile e opportuno, gli importi forfettari, costi unitari e tassi forfettari sono determinati in modo tale da consentirne il pagamento al conseguimento di realizzazioni e/o risultati concreti. 3.   Salvo disposizioni diverse dell’atto di base, il ricorso a importi forfettari, costi unitari e finanziamenti a tasso forfettario è autorizzato mediante decisione dell’ordinatore responsabile, che agisce in conformità delle norme interne dell’istituzione dell’Unione interessata. 4.   Nella decisione di autorizzazione figurano almeno: a) una giustificazione concernente l’adeguatezza di tali forme di finanziamento in considerazione della natura delle azioni o dei programmi di lavoro sovvenzionati, nonché dei rischi di irregolarità e frode e dei costi del controllo; b) l’individuazione dei costi o delle categorie di costi coperti dagli importi forfettari, costi unitari e finanziamenti a tasso forfettario, che sono considerati ammissibili a norma dell’, paragrafo 3, lettere c), e) ed f), e paragrafo 4, ad esclusione dei costi non ammissibili in conformità delle norme applicabili dell’Unione; c) la descrizione dei metodi per determinare gli importi forfettari, costi unitari e finanziamenti a tasso forfettario. Tali metodi si basano su uno dei seguenti elementi: i) dati statistici, analoghi mezzi obiettivi o valutazioni di esperti fornite da esperti disponibili internamente o ingaggiati conformemente alle norme applicabili; oppure ii) un approccio beneficiario per beneficiario, facendo riferimento a dati storici certificati o verificabili del beneficiario o alle sue consuete prassi contabili; d) ove possibile, le condizioni essenziali che attivano il pagamento, compreso, se del caso, il conseguimento delle realizzazioni e/o dei risultati; e) ove importi forfettari, costi unitari e tassi forfettari non siano fondati sulle realizzazioni e/o sui risultati, la giustificazione del motivo per cui non è possibile od opportuno un approccio fondato sulle realizzazioni e/o sui risultati. I metodi di cui al primo comma, lettera c), garantiscono: a) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, segnatamente l’adeguatezza dei relativi importi rispetto alle realizzazioni e/o ai risultati richiesti tenuto conto dei ricavi prevedibili generati dalle azioni o dai programmi di lavoro; b) la ragionevole osservanza dei principi di cofinanziamento e divieto del doppio finanziamento. 5.   La decisione di autorizzazione si applica per la durata del programma o dei programmi, salvo altrimenti disposto da tale decisione. La decisione di autorizzazione può disciplinare il ricorso importi forfettari, costi unitari e tassi forfettari applicabili a più di un programma di finanziamento specifico ove la natura delle attività o delle spese permetta un approccio comune. In tali casi la decisione di autorizzazione può essere adottata: a) dagli ordinatori responsabili, ove tutte le attività in questione rientrino nella loro sfera di competenza; b) dalla Commissione, ove opportuno alla luce della natura delle attività o delle spese oppure del numero di ordinatori interessati. 6.   L’ordinatore responsabile può autorizzare o imporre il finanziamento dei costi indiretti del beneficiario mediante applicazione di tassi forfettari sino al massimale del 7 % del totale dei costi diretti ammissibili per l’azione. Con decisione motivata della Commissione può essere autorizzato un tasso forfettario più elevato. L’ordinatore responsabile riferisce nella relazione annuale di attività di cui all’, paragrafo 9, sulle decisioni adottate, sul tasso forfettario autorizzato e sulle ragioni che hanno portato a tale decisione. 7.   I proprietari di PMI e altre persone fisiche che non ricevono uno stipendio possono dichiarare costi ammissibili a livello di personale per il lavoro svolto personalmente nell’ambito di un’azione o di un programma di lavoro, sulla base dei costi unitari autorizzati conformemente ai paragrafi da 1 a 6. 8.   I beneficiari possono dichiarare costi a livello di personale per l’attività svolta da volontari nell’ambito di un’azione o di un programma di lavoro, sulla base dei costi unitari autorizzati conformemente ai paragrafi da 1 a 6.
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Importi forfettari, costi unitari e finanziamenti a tasso forfettario (Art. 184 Regolamento (UE) 2024/2509) — Testo vigente | Portale Normativo