Art. 185

Importi forfettari unici

In vigore dal 23 set 2024
Importi forfettari unici 1.   Un importo forfettario di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera d), può coprire la totalità dei costi ammissibili di un’azione o di un programma di lavoro (somma forfettaria unica). 2.   In conformità dell’, paragrafo 4, gli importi forfettari unici possono essere determinati sulla base del bilancio di previsione dell’azione o del programma di lavoro. Tale bilancio di previsione rispetta i principi di economia, efficienza ed efficacia. L’osservanza di tali principi è verificata ex ante al momento della valutazione della domanda di sovvenzione. 3.   Quando autorizza importi forfettari unici, l’ordinatore responsabile si attiene alle disposizioni dell’.
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Importi forfettari unici (Art. 185 Regolamento (UE) 2024/2509) — Testo vigente | Portale Normativo