Art. 162

Operazioni di finanziamento misto

In vigore dal 23 set 2024
Operazioni di finanziamento misto 1.   Le operazioni di finanziamento misto sono gestite dalla Commissione oppure da persone o entità che eseguono fondi dell’Unione conformemente all’, paragrafo 1, primo comma, lettera c). 2.   Quando gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio sono attuati nell’ambito di un meccanismo o di una piattaforma di finanziamento misto, si applica il titolo X. 3.   Per quanto riguarda gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio eseguite nell’ambito di meccanismi o piattaforme di finanziamento misto, si considera soddisfatto l’, paragrafo 2, primo comma, lettera h), se è effettuata una valutazione ex ante prima della costituzione del meccanismo o della piattaforma di finanziamento misto pertinenti. 4.   A livello di meccanismo o di piattaforma di finanziamento misto sono redatte relazioni annuali a norma dell’, paragrafi 4 e 5, che tengono conto di tutti gli strumenti finanziari e delle garanzie di bilancio raggruppati nel meccanismo o nella piattaforma e indicano chiaramente i diversi tipi di sostegno finanziario nell’ambito degli stessi.
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Operazioni di finanziamento misto (Art. 162 Regolamento (UE) 2024/2509) — Testo vigente | Portale Normativo