Art. 162 · Operazioni di finanziamento misto

Art. 162

Operazioni di finanziamento misto

In vigore dal 23 set 2024
Operazioni di finanziamento misto 1.   Le operazioni di finanziamento misto sono gestite dalla Commissione oppure da persone o entità che eseguono fondi dell’Unione conformemente all’, paragrafo 1, primo comma, lettera c). 2.   Quando gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio sono attuati nell’ambito di un meccanismo o di una piattaforma di finanziamento misto, si applica il titolo X. 3.   Per quanto riguarda gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio eseguite nell’ambito di meccanismi o piattaforme di finanziamento misto, si considera soddisfatto l’, paragrafo 2, primo comma, lettera h), se è effettuata una valutazione ex ante prima della costituzione del meccanismo o della piattaforma di finanziamento misto pertinenti. 4.   A livello di meccanismo o di piattaforma di finanziamento misto sono redatte relazioni annuali a norma dell’, paragrafi 4 e 5, che tengono conto di tutti gli strumenti finanziari e delle garanzie di bilancio raggruppati nel meccanismo o nella piattaforma e indicano chiaramente i diversi tipi di sostegno finanziario nell’ambito degli stessi.
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