Art. 161

Gestione indiretta con i paesi terzi

In vigore dal 23 set 2024
Gestione indiretta con i paesi terzi 1.   La Commissione può eseguire il bilancio indirettamente con un paese terzo o gli organismi da questo designati di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto i), mediante la conclusione di una convenzione di finanziamento che descrive l’intervento dell’Unione nel paese terzo e stabilisce il metodo di attuazione di ciascuna parte dell’azione. 2.   Per la parte dell’azione attuata indirettamente con il paese terzo o gli organismi da esso designati, la convenzione di finanziamento, oltre agli elementi di cui all’, paragrafo 7, definisce chiaramente i ruoli e le responsabilità del paese terzo e della Commissione nell’esecuzione dei fondi. La convenzione di finanziamento stabilisce inoltre le norme e le procedure che devono essere applicate dal paese terzo nell’esecuzione dei fondi dell’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:2509:oj#art-161

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Gestione indiretta con i paesi terzi (Art. 161 Regolamento (UE) 2024/2509) — Testo vigente | Portale Normativo