Art. 106

Trattamento nazionale dei crediti dell’Unione

In vigore dal 23 set 2024
Trattamento nazionale dei crediti dell’Unione Nel caso di una procedura di insolvenza, ai crediti dell’Unione è riservato lo stesso trattamento preferenziale concesso ai crediti di uguale natura dovuti a organismi pubblici degli Stati membri in cui ha luogo il procedimento di recupero.
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Trattamento nazionale dei crediti dell’Unione (Art. 106 Regolamento (UE) 2024/2509) — Testo vigente | Portale Normativo