Art. 106 · Trattamento nazionale dei crediti dell’Unione

Art. 106

Trattamento nazionale dei crediti dell’Unione

In vigore dal 23 set 2024
Trattamento nazionale dei crediti dell’Unione Nel caso di una procedura di insolvenza, ai crediti dell’Unione è riservato lo stesso trattamento preferenziale concesso ai crediti di uguale natura dovuti a organismi pubblici degli Stati membri in cui ha luogo il procedimento di recupero.
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