Art. 106
Trattamento nazionale dei crediti dell’Unione
In vigore dal 23 set 2024
Trattamento nazionale dei crediti dell’Unione
Nel caso di una procedura di insolvenza, ai crediti dell’Unione è riservato lo stesso trattamento preferenziale concesso ai crediti di uguale natura dovuti a organismi pubblici degli Stati membri in cui ha luogo il procedimento di recupero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:2509:oj#art-106