Art. 108
Recupero di ammende, altre penali o sanzioni irrogate dalle istituzioni dell’Unione
In vigore dal 23 set 2024
Recupero di ammende, altre penali o sanzioni irrogate dalle istituzioni dell’Unione
1. Quando dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea è intentata un’azione legale contro la decisione di un’istituzione dell’Unione che irroga un’ammenda o altra penale o sanzione prevista dal TFUE o dal trattato Euratom, e fintantoché non sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione, il debitore paga, a titolo provvisorio, gli importi corrispondenti sul conto bancario indicato dal contabile della Commissione oppure costituisce una garanzia finanziaria accettabile per il contabile della Commissione. Tale garanzia è distinta dall’obbligo di pagare un’ammenda o altra penale o sanzione ed è richiamata su richiesta. Essa copre il debito sia in capitale che in interessi che il debitore deve pagare nel caso di cui al paragrafo 3, lettera b), al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui è stata adottata la decisione che irroga un’ammenda o altra penale o sanzione, maggiorato di un punto e mezzo percentuale, a decorrere dalla scadenza fissata nella decisione dell’istituzione dell’Unione che irroga un’ammenda o altra penale o sanzione.
2. La Commissione può investire gli importi riscossi in via provvisoria in attivi finanziari, dando priorità all’obiettivo della sicurezza e della liquidità delle somme di denaro in conformità del principio della sana gestione finanziaria.
3. Una volta che sono esauriti tutti i mezzi di impugnazione e l’ammenda, l’altra penale o la sanzione è stata confermata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, o qualora la decisione che irroga tale ammenda, altra penale o sanzione non possa più diventare oggetto di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, è adottata una delle seguenti misure:
a)
gli importi riscossi a titolo provvisorio e il rendimento che generano sono iscritti in bilancio conformemente all’, paragrafo 2;
b)
se è stata costituita una garanzia finanziaria, questa è richiamata e i relativi importi sono iscritti in bilancio.
Se la Corte di giustizia dell’Unione europea ha aumentato l’importo dell’ammenda, dell’altra penale o della sanzione, si applica il primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo fino a concorrenza degli importi della decisione originaria dell’istituzione dell’Unione o, se del caso, dell’importo definito da una precedente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nello stesso procedimento. Il contabile della Commissione riscuote l’importo corrispondente all’aumento e agli interessi dovuti a norma dell’, paragrafo 4, che sono iscritti in bilancio.
4. Se l’ammenda, l’altra penale o la sanzione è stata annullata o ne è stato ridotto l’importo, è adottata una delle seguenti misure:
a)
gli importi riscossi in via provvisoria o, in caso di una loro riduzione, la parte pertinente di essi sono rimborsati al terzo interessato;
b)
se è stata costituita una garanzia finanziaria, essa è di conseguenza svincolata.
All’importo o alla sua parte pertinente di cui al primo comma, lettera a), sono aggiunti interessi al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui è stata adottata la decisione che irroga un’ammenda o altra penale o sanzione, maggiorato di un punto e mezzo percentuale.
I rimborsi di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo sono effettuati entro 60 giorni dall’annullamento o dalla riduzione dell’ammenda o altra penale o sanzione, salvo nel caso in cui i documenti giustificativi necessari non siano stati presentati tempestivamente per identificare il terzo interessato o il suo conto bancario. Allo scadere di tale termine, il creditore ha diritto agli interessi alle condizioni di cui all’, paragrafo 5.
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