Art. 1

Definizioni

In vigore dal 19 set 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: (a) «titolare effettivo»: il titolare effettivo quale definito all’, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (4); (b) «indirizzo fisico»: l’indirizzo fisico della stabile organizzazione quale definita all’, punto 32, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:2473:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo