Art. 1
Definizioni
In vigore dal 19 set 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(a)
«titolare effettivo»: il titolare effettivo quale definito all’, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
(b)
«indirizzo fisico»: l’indirizzo fisico della stabile organizzazione quale definita all’, punto 32, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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