Art. 2

Obblighi di informazione per la registrazione nel portale F-Gas

In vigore dal 19 set 2024
Obblighi di informazione per la registrazione nel portale F-Gas 1.   Le imprese stabilite nell’Unione, diverse dagli organismi di controllo indipendenti di cui all’articolo 19, paragrafo 3, e all’articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/573, trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni ai fini della registrazione nel sistema elettronico di gestione del sistema delle quote, dei requisiti per la concessione delle licenze di importazione e di esportazione e degli obblighi di comunicazione delle informazioni sui gas fluorurati a effetto serra (il «portale F-Gas»): (a) nome e forma giuridica dell’impresa quali figurano nei pertinenti documenti ufficiali in conformità alle leggi e alle prassi nazionali; (b) indirizzo fisico dell’impresa, compresi la via e il numero civico, il codice postale, il nome della città e dello Stato, come indicato nella banca dati di fiscalità e unione doganale (VIES) e nella banca dati di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI); (c) numero di telefono dell’impresa, compreso il prefisso internazionale; (d) numero di partita IVA dell’impresa; (e) numero EORI dell’impresa, se del caso; (f) nominativo della persona di contatto che soddisfa le seguenti condizioni e relativo indirizzo di posta elettronica individuale utilizzato a fini professionali contenente, se del caso, un chiaro collegamento al nome dell’impresa: (i) è un titolare effettivo dell’impresa o un suo dipendente; (ii) è autorizzata ad adempiere tutti gli obblighi e svolgere le pertinenti attività connesse al portale F-Gas per conto dell’impresa così che diventino giuridicamente vincolanti per l’impresa; (g) descrizione delle attività dell’impresa; (h) conferma scritta dell’intenzione dell’impresa di registrarsi nel portale F-Gas, datata e firmata da un titolare effettivo o da un dipendente dell’impresa autorizzato a formulare dichiarazioni giuridicamente vincolanti a nome dell’impresa; (i) coordinate bancarie dell’impresa nell’Unione utilizzate dall’impresa per le sue attività commerciali, convalidate mediante un documento timbrato, datato e firmato da un rappresentante bancario o un estratto conto bancario ufficiale originale relativo a tale conto bancario nell’Unione datato negli ultimi tre mesi. 2.   Le imprese stabilite al di fuori dell’Unione che hanno conferito un mandato a un rappresentante esclusivo ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/573 forniscono alla Commissione le seguenti informazioni ai fini della registrazione nel portale F-Gas: (a) nome e forma giuridica dell’impresa e del rappresentante esclusivo quali figurano nei pertinenti documenti ufficiali in conformità alle leggi e alle prassi nazionali e in un documento ufficiale sul quale compaiono la denominazione e la forma giuridica, unitamente a una traduzione autenticata del medesimo documento in inglese; la traduzione autenticata è datata e comprende il nome del traduttore, il timbro, la firma e l’attestazione che la traduzione è esatta e completa; (b) indirizzo fisico dell’impresa e del rappresentante esclusivo, compresi la via e il numero civico, il codice postale e il nome della città e dello Stato; (c) numero di telefono dell’impresa e del rappresentante esclusivo, compreso il prefisso internazionale; (d) numero di partita IVA del rappresentante esclusivo; (e) coordinate bancarie del rappresentante esclusivo nell’Unione utilizzate dal rappresentante esclusivo per le sue attività commerciali, convalidate mediante un documento timbrato, datato e firmato da un rappresentante bancario o un estratto conto bancario ufficiale originale relativo a tale conto bancario datato negli ultimi 3 mesi; (f) nominativo della persona di contatto del rappresentante esclusivo che soddisfa le seguenti condizioni e relativo indirizzo di posta elettronica individuale utilizzato a fini professionali contenente, se del caso, un chiaro collegamento al nome dell’impresa: (i) è un titolare effettivo del rappresentante esclusivo o un suo dipendente; (ii) è autorizzato ad adempiere a tutti gli obblighi e alle pertinenti attività connesse al portale F-Gas per conto dell’impresa e del rappresentante esclusivo così che diventino giuridicamente vincolanti sia per l’impresa che per il rappresentante esclusivo; (g) indirizzo elettronico del rappresentante esclusivo; (h) descrizione delle attività dell’impresa; (i) conferma scritta dell’intenzione dell’impresa di registrarsi nel portale F-Gas, datata e firmata da un titolare effettivo o da un dipendente dell’impresa autorizzato a formulare dichiarazioni giuridicamente vincolanti a nome dell’impresa e da un titolare effettivo o da un dipendente del rappresentante esclusivo autorizzato a formulare dichiarazioni giuridicamente vincolanti a nome del rappresentante esclusivo; (j) numero EORI dell’impresa, se del caso. 3.   Gli organismi di controllo indipendenti di cui all’articolo 19, paragrafo 3, e all’articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/573 forniscono alla Commissione le seguenti informazioni ai fini della registrazione nel portale F-Gas: (a) nome e forma giuridica quali figurano nei pertinenti documenti ufficiali in conformità alle leggi e alle prassi nazionali; (b) nome del responsabile (o dei responsabili) che firma la relazione di verifica e un indirizzo di posta elettronica individuale utilizzato esclusivamente a fini professionali da tale persona; (c) indirizzo, compresi la via e il numero civico, il codice postale, il nome della città e lo Stato; (d) numero di telefono, compreso il prefisso internazionale; (e) nome di una persona di contatto e indirizzo di posta elettronica individuale utilizzato esclusivamente a fini professionali da tale persona; (f) documentazione comprovante l’accreditamento dell’organismo di controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/573; (g) elenco degli Stati membri in cui l’organismo di controllo è autorizzato a effettuare la verifica di cui all’articolo 19, paragrafo 3, primo comma, o all’articolo 26, paragrafo 8, primo comma, del regolamento (UE) 2024/573, a seconda dei casi, nonché le lingue in cui è autorizzato a effettuare la verifica. 4.   Per essere ammessi a presentare una dichiarazione a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573, gli importatori e i produttori che non sono registrati nel portale F-Gas presentano una richiesta di registrazione entro il 1o febbraio dell’anno in cui la dichiarazione sarà presentata.
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