Art. 5

Rifiuto, sospensione e cancellazione delle registrazioni

In vigore dal 19 set 2024
Rifiuto, sospensione e cancellazione delle registrazioni 1.   La Commissione può rifiutare di convalidare la registrazione di un’impresa nel portale F-Gas o sospendere la registrazione di un’impresa nei seguenti casi: (a) se non sono rispettate le prescrizioni del presente regolamento o del regolamento (UE) 2024/573 in relazione all’impresa; (b) se le informazioni o gli elementi di prova forniti a norma del presente regolamento dall’impresa o per suo conto sono inesatti o incompleti; (c) se sono state fornite informazioni deliberatamente false. In aggiunta alle circostanze di cui al primo comma, la Commissione può sospendere la registrazione di un’impresa nel portale F-Gas anche se esistono prove di un comportamento scorretto in relazione alle transazioni nel portale F-Gas, compreso se dimostrabilmente non rispondono alle richieste di informazioni della Commissione, delle autorità competenti degli Stati membri o di altre imprese registrate nel portale F-Gas. L’impresa interessata e l’autorità competente dello Stato membro interessato sono informate, tramite il portale F-Gas, dei motivi del rifiuto di convalidare una registrazione o della sospensione della registrazione. 2.   Se la registrazione di un’impresa è sospesa a norma del paragrafo 1, la Commissione revoca la sospensione e ripristina la registrazione nel momento in cui gli obblighi del presente regolamento o del regolamento (UE) 2024/573, secondo i casi, previsti per l’impresa sono rispettati o, se del caso, quando le informazioni o gli elementi di prova forniti ai sensi del presente regolamento da o per conto dell’impresa sono aggiornati in modo da diventare esatti e completi. 3.   La Commissione cancella la registrazione delle imprese nei casi in cui sono state fornite informazioni deliberatamente false o qualora un’impresa, dopo una sospensione, continui a non fornire le informazioni o gli elementi di prova richiesti o a non aggiornarli a norma del presente regolamento. L’impresa interessata e l’autorità competente dello Stato membro interessato sono informate, tramite il portale F-Gas, dei motivi della cancellazione della registrazione. La Commissione cancella la registrazione delle imprese anche su loro richiesta o eventualmente su richiesta del rappresentante esclusivo nel caso di imprese stabilite al di fuori dell’Unione. 4.   Se le registrazioni delle imprese non soddisfano la condizione di cui all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573 per quanto riguarda l’indirizzo fisico, la Commissione mantiene soltanto la registrazione dell’impresa registrata per prima, a meno che quest’ultima abbia indicato che debba essere registrata un’altra impresa, e cancella la registrazione delle altre imprese. Se le richieste di registrazione delle imprese non soddisfano la condizione di cui all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573 per quanto riguarda l’indirizzo fisico, la Commissione convalida soltanto la richiesta di registrazione presentata per prima, a meno che l’impresa che ha presentato la prima richiesta abbia indicato che debba essere convalidata un’altra richiesta di registrazione. 5.   In caso di cancellazione di una registrazione nel portale F-Gas, le quote e le autorizzazioni disponibili sono annullate e le attività per le quali occorreva la registrazione a norma del regolamento (UE) 2024/573 non sono effettuate a decorrere dalla cancellazione. L’impresa per la quale la registrazione nel portale F-Gas è stata cancellata garantisce il rispetto degli obblighi di comunicazione delle attività precedenti di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573.
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