Art. 6
Scambio di informazioni
In vigore dal 19 set 2024
Scambio di informazioni
Su richiesta, gli Stati membri cooperano e scambiano informazioni con la Commissione quando ciò è necessario per valutare la completezza e l’esattezza delle informazioni fornite dalle imprese ai fini della registrazione a norma del presente regolamento.
Storico versioni
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