Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 18 set 2024
Ambito di applicazione
Il titolo II del presente regolamento si applica:
a)
ai pescherecci dell’Unione operanti nella zona di regolamentazione di competenza della NEAFC;
b)
alle navi dell’Unione aventi a bordo catture provenienti dalla zona della convenzione, ove specificamente indicato; e
c)
alle navi dei paesi terzi aventi a bordo catture provenienti dalla zona della convenzione nelle acque o nei porti dell’Unione, ove specificamente indicato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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