Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 18 set 2024
Ambito di applicazione Il titolo II del presente regolamento si applica: a) ai pescherecci dell’Unione operanti nella zona di regolamentazione di competenza della NEAFC; b) alle navi dell’Unione aventi a bordo catture provenienti dalla zona della convenzione, ove specificamente indicato; e c) alle navi dei paesi terzi aventi a bordo catture provenienti dalla zona della convenzione nelle acque o nei porti dell’Unione, ove specificamente indicato.
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