Art. 3

Definizioni

In vigore dal 18 set 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all’ del regolamento (CE) n. 1224/2009, salvo disposizione contraria del presente regolamento. Si applicano inoltre le definizioni seguenti: 1) «NEAFC»: la Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale; 2) «convenzione»: la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (20); 3) «zona della convenzione»: le zone: a) degli Oceani Atlantico e Artico e dei loro mari secondari che si estendono a nord di 36o di latitudine nord e tra 42o di longitudine ovest e 51o di longitudine est, escluse: i) le parti del Mar Baltico e dei Belts situate a sud e ad est delle linee che vanno da Hasenore Head a Gniben Point, da Korshage a Spodsbierg e da Gilbierg Head a Kullen e ii) le parti del Mar Mediterraneo e dei suoi mari secondari fino al punto di intersezione del parallelo situato a 36o di latitudine nord e del meridiano situato a 5o36′ di longitudine ovest; b) dell’Oceano Atlantico situate a nord di 59o di latitudine nord e tra 44o e 42o di longitudine ovest; 4) «zona di regolamentazione»: le acque della zona della convenzione situate al di là delle acque soggette alla giurisdizione delle parti contraenti in materia di pesca; 5) «parti contraenti»: le parti contraenti della convenzione; 6) «ecosistemi marini vulnerabili» o «EMV»: gli ecosistemi marini identificati utilizzando i criteri di cui ai paragrafi 42 e 43 degli orientamenti internazionali dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) per la gestione della pesca in acque profonde d’alto mare; 7) «risorse regolamentate»: le risorse alieutiche oggetto di raccomandazioni nell’ambito della convenzione ed elencate nell’allegato I; 8) «specie indicatrice di EMV»: la specie che segnala la presenza di un EMV, come specificato nell’allegato II; 9) «pesca di fondo»: l’uso di attrezzi da pesca che possono venire a contatto con il fondale marino durante il normale svolgimento delle operazioni di pesca; 10) «zone di pesca di fondo esistenti»: la parte della zona di regolamentazione in cui è stata praticata la pesca di fondo nel periodo compreso tra il 1987 e il 2007, quale delimitata dalle coordinate di cui all’allegato III; 11) «pesca esplorativa di fondo»: tutte le attività di pesca commerciale di fondo che si svolgono all’interno di zone di restrizione della pesca di fondo o, in caso di cambiamenti significativi nell’esercizio di tale tipo di pesca e nella tecnologia ad essa applicabile, nelle zone di pesca di fondo esistenti; 12) «attività di pesca»: la pesca, comprese le operazioni di pesca congiunta, le operazioni di trasformazione del pesce, il trasbordo o lo sbarco di risorse alieutiche o prodotti derivati e qualsiasi altra attività commerciale preparatoria o correlata alla pesca, compresi il confezionamento, il trasporto, il rifornimento di carburante o il riapprovvigionamento; 13) «peschereccio»: qualsiasi nave adibita o destinata allo sfruttamento commerciale di risorse alieutiche, incluse le navi officina e le navi che partecipano a operazioni di trasbordo; 14) «rinvenimento»: la cattura di specie indicatrici di EMV al di sopra dei livelli soglia seguenti: a) per le reti da traino e gli attrezzi da pesca diversi dai palangari: la presenza di oltre 30 kg di corallo vivo e/o 400 kg di spugna viva; e b) per i palangari: la presenza di specie indicatrici di EMV su 10 ami per ogni serie di 1 000 ami o per ogni sezione di palangaro lunga 1 200 metri, se più breve; 15) «VMS»: un sistema di controllo dei pescherecci che fornisce alle autorità competenti, a intervalli regolari, dati sulla posizione, sulla rotta e sulla velocità del peschereccio; 16) «rapporto»: le informazioni standardizzate relative alle attività di pesca registrate per via elettronica; 17) «segretariato della NEAFC»: il segretariato della NEAFC e altro personale nominato dalla NEAFC conformemente all’, paragrafo 7, della convenzione; 18) «ripercussioni negative di rilievo»: gli effetti di cui ai paragrafi da 17 a 20 degli orientamenti internazionali della FAO per la gestione della pesca in acque profonde d’alto mare; 19) «risorse alieutiche»: pesci, molluschi e crostacei, comprese le specie sedentarie, ad eccezione delle specie altamente migratorie elencate nell’allegato I della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, e degli stock anadromi, in quanto oggetto di altri accordi internazionali; 20) «messaggio»: il modulo standardizzato con cui vengono scambiati i rapporti tra le parti contraenti e il segretariato della NEAFC o tra gli Stati membri e la Commissione; 21) «numero IMO»: il numero a sette cifre attribuito dall’Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organisation – IMO) o da qualsiasi altra agenzia cui sia stata data tale facoltà, al momento della costruzione di una nave o della sua prima iscrizione nel registro navale dell’IMO; 22) «giornale di pesca elettronico»: la registrazione elettronica da parte del comandante di un peschereccio dei dati circostanziati relativi all’attività di pesca trasmessi allo Stato di bandiera nel periodo che va dalla notifica preventiva di entrata nella zona di regolamentazione fino all’uscita da tale zona; 23) «CCP»: un centro di controllo della pesca dello Stato di bandiera, ubicato sulla terraferma; 24) «notifica preventiva»: la comunicazione dell’intenzione di esercitare, in futuro, una data attività; 25) «bordata di pesca»: per quanto riguarda le attività di pesca nella zona di regolamentazione, qualsiasi uscita in mare di un peschereccio nel corso della quale esso esercita attività di pesca dal momento dell’entrata fino all’uscita dalla zona di regolamentazione; 26) «dichiarazione»: una comunicazione relativa a un’attività di pesca in corso o già svolta al momento della sua registrazione e trasmissione; 27) «operazione di trasbordo»: il trasferimento diretto, da un peschereccio a un altro, di qualsiasi quantitativo di risorse alieutiche o prodotti derivati tenuti a bordo; 28) «EFCA»: l’Agenzia europea di controllo della pesca istituita dal regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio (21); 29) «porto»: qualsiasi luogo sulla costa utilizzato per lo sbarco o la prestazione di servizi in relazione ad attività di pesca o a supporto di tali attività, o un luogo sulla costa o in prossimità di essa designato da una parte contraente per il trasbordo di risorse alieutiche; 30) «operazione di pesca congiunta»: qualsiasi operazione, effettuata tra due o più pescherecci, in cui le catture sono prelevate dall’attrezzo da pesca di un peschereccio per essere trasferite su un altro peschereccio; 31) «dati elettronici»: tutti i documenti, i rapporti, i messaggi e i moduli trasmessi per via elettronica e ricevuti conformemente alle disposizioni del regime NEAFC; 32) «zone di divieto della pesca di fondo»: zone chiuse alla pesca di fondo ai fini della protezione di EMV nella zona di regolamentazione, come specificato al punto 8 dell’allegato IV; 33) «peschereccio di una parte non contraente»: qualsiasi nave impegnata in attività di pesca che non batta bandiera né di una parte contraente né di una parte non contraente cooperante attiva della NEAFC, oppure qualsiasi peschereccio che, sulla base di fondati motivi, si sospetti essere privo di nazionalità; 34) «pesca INN»: qualsiasi attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata quale definita all’, punti da 1 a 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008; 35) «numero CFR»: il numero unico di identificazione assegnato al peschereccio nella flotta peschereccia dell’Unione a prescindere dal numero assegnatogli nella flotta peschereccia nazionale e di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione (22).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:2594:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo