Art. 3
Specie altamente migratorie
In vigore dal 10 set 2024
Specie altamente migratorie
Le possibilità di pesca per le specie altamente migratorie, quali definite all’, paragrafo 1, lettera b), del protocollo, sono ripartite come segue:
a)
tonniere congelatrici con reti a circuizione e pescherecci con palangaro di superficie:
Spagna:
14 unità;
Francia:
12 unità;
Portogallo:
2 unità;
b)
tonniere con lenze e canne:
Spagna:
10 unità;
Francia:
3 unità.
Storico versioni
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