Art. 1

Possibilità di pesca

In vigore dal 10 set 2024
Possibilità di pesca Le possibilità di pesca stabilite a norma del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2024-2029) sono ripartite tra gli Stati membri, conformemente agli del presente regolamento, per tutta la durata di applicazione del protocollo.
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