Art. 3 · Specie altamente migratorie

Art. 3

Specie altamente migratorie

In vigore dal 10 set 2024
Specie altamente migratorie Le possibilità di pesca per le specie altamente migratorie, quali definite all’, paragrafo 1, lettera b), del protocollo, sono ripartite come segue: a) tonniere congelatrici con reti a circuizione e pescherecci con palangaro di superficie: Spagna: 14 unità; Francia: 12 unità; Portogallo: 2 unità; b) tonniere con lenze e canne: Spagna: 10 unità; Francia: 3 unità.
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