Art. 5

Valutazione dei piani di monitoraggio

In vigore dal 26 lug 2024
Valutazione dei piani di monitoraggio 1.   Nel valutare il piano di monitoraggio, il verificatore accerta la completezza, l’accuratezza, la pertinenza e la conformità con il regolamento (UE) 2023/1805 delle informazioni ivi fornite. 2.   Il verificatore provvede quanto meno a: a) appurare che la società ha utilizzato il modello di piano di monitoraggio adeguato e ha fornito informazioni per tutte le voci obbligatorie di cui agli del regolamento (UE) 2023/1805 e al regolamento di esecuzione relativo ai piani di monitoraggio FuelEU; b) assicurarsi che l’armatore coincida con il proprietario registrato che figura nel regime IMO relativo al numero di identificazione unico della società e del proprietario registrato; c) assicurarsi che il paese di registrazione della società coincida con quello che figura nel regime IMO relativo al numero di identificazione unico della società e del proprietario registrato; d) verificare che la società sia quella appropriata; e) verificare che le informazioni contenute nel piano di monitoraggio descrivano in modo accurato ed esaustivo quanto segue: — il combustibile; — altre fonti di energia, come propulsione assistita dal vento e batterie; — le apparecchiature di misurazione a bordo della nave; — i sistemi e le procedure in essere per monitorare e comunicare le informazioni pertinenti ai sensi del regolamento (UE) 2023/1805; f) assicurarsi che siano previste adeguate modalità di monitoraggio se la società chiede di escludere l’energia aggiuntiva usata dovuta alla classe ghiaccio della nave o alla navigazione in presenza di ghiaccio dal calcolo del saldo di conformità di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2023/1805; g) se del caso, valutare se le informazioni trasmesse dalla società riguardo agli elementi, alle procedure o ai controlli attuati nell’ambito dei sistemi esistenti di gestione della nave o contemplati dalle pertinenti norme armonizzate di qualità, tutela ambientale o gestione sono adeguate ai fini del monitoraggio e della comunicazione del consumo di combustibili e di altre informazioni pertinenti a norma del regolamento (UE) 2023/1805. 3.   Ai fini della valutazione del piano di monitoraggio, il verificatore può svolgere indagini, ispezionare i documenti, effettuare osservazioni e utilizzare qualsiasi altra tecnica di audit che ritenga opportuna.
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