Art. 4
Informazioni che devono essere fornite dalle società
In vigore dal 26 lug 2024
Informazioni che devono essere fornite dalle società
1. Le società forniscono al verificatore il piano di monitoraggio della nave conformemente al modello riportato nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/2031 della Commissione (4). Se il piano di monitoraggio è redatto in una lingua diversa dall’inglese, esse ne forniscono la traduzione in inglese.
2. Le società integrano il sistema di controllo e la procedura per le lacune nei dati al fine di includere i dati supplementari da monitorare e comunicare a norma del regolamento (UE) 2023/1805.
3. Prima dell’inizio della valutazione del piano di monitoraggio, la società fornisce anche al verificatore almeno le seguenti informazioni:
a)
la documentazione pertinente o la descrizione degli impianti della nave, compresi: i certificati relativi al consumo di combustibile; i flussimetri utilizzati; le informazioni sulla classe ghiaccio; le informazioni su altre fonti di energia; le procedure e i processi o i diagrammi di flusso predisposti e tenuti aggiornati al di fuori del piano di monitoraggio cui si fa riferimento nel piano di monitoraggio, comprese le procedure per le attività riguardanti il flusso di dati e le attività di controllo di cui al paragrafo 2;
b)
la valutazione del rischio di cui all’allegato I, parte C, punto 1, del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), integrata se opportuno, una descrizione schematica del sistema di controllo nel suo complesso e i dati supplementari di cui al paragrafo 2;
c)
in caso di modifiche del sistema di monitoraggio e comunicazione di cui all’, paragrafo 2, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2023/1805, le versioni aggiornate o i nuovi documenti che consentono di valutare il piano di monitoraggio modificato;
d)
una copia del documento di conformità FuelEU, se precedentemente rilasciato, e del certificato di gestione della sicurezza rilasciato in conformità del codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell’inquinamento (SOLAS 74, capitolo IX);
e)
una copia della scheda sinottica continua rilasciata conformemente alla convenzione SOLAS 74, capitolo XI-1, regola 5.
4. La società fornisce, su richiesta, qualsiasi altra informazione ritenuta pertinente per valutare il piano.
Storico versioni
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