Art. 3

Presunzione di conformità

In vigore dal 26 lug 2024
Presunzione di conformità Il verificatore che dimostra di essere conforme ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è considerato conforme ai requisiti del presente regolamento nella misura in cui le norme armonizzate di applicazione contemplino tali requisiti.
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