Art. 7
Applicazione utente
In vigore dal 5 lug 2024
Applicazione utente
1. L’applicazione utente consente a un agente dell’autorità competente di interagire con l’AAP.
2. Un’applicazione utente fornisce quanto meno le funzionalità seguenti:
a)
generazione di richieste di accesso a dati eFTI, sulla base delle informazioni fornite da un agente dell’autorità competente, una volta che l’agente responsabile è stato debitamente identificato, autenticato e autorizzato dall’AAP;
b)
ricezione e visualizzazione, a fini di visione da parte dell’agente dell’autorità competente responsabile della richiesta, dei corrispondenti dati eFTI forniti dalla o dalle rispettive piattaforme eFTI in risposta a tale richiesta o dei messaggi di «nessuna risposta» o di errore trasmessi dall’AAP o dal «gate eFTI ricevente»;
c)
agevolazione di altri trattamenti dei dati eFTI ricevuti da parte dell’agente dell’autorità competente responsabile della richiesta, in linea con i diritti di trattamento di tale agente;
d)
laddove consentito dalle disposizioni nazionali applicabili, generazione di comunicazioni di follow-up, sulla base delle informazioni fornite da un agente dell’autorità competente.
3. Al fine di consentire le funzionalità di cui al paragrafo 2, un’applicazione utente provvede come minimo a:
a)
fornire un’interfaccia grafica utente agli agenti delle autorità competenti;
b)
stabilire e mantenere una connessione sicura a un AAP o a un gate eFTI, a seconda dei casi;
c)
per il trattamento dei dati, utilizzare come riferimento i sottoinsiemi di dati corrispondenti alle disposizioni degli atti giuridici dell’Unione e nazionali, come stabilito dal regolamento delegato (UE) 2024/2024, in relazione ai quali gli agenti delle autorità competenti hanno competenze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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