Art. 5

Registro delle autorizzazioni

In vigore dal 5 lug 2024
Registro delle autorizzazioni Gli Stati membri provvedono affinché i diritti degli agenti delle loro autorità competenti di accedere a dati eFTI e di trattarli siano registrati e aggiornati in un registro delle autorizzazioni. Il registro delle autorizzazioni comprende, per ciascun agente dell’autorità competente, almeno gli elementi seguenti: a) i riferimenti di identificazione unici dell’agente; b) i diritti di accesso del rispettivo agente, espressi come elenco dei riferimenti degli atti giuridici dell’Unione e nazionali che prevedono la comunicazione di informazioni regolamentari in relazione ai quali il rispettivo agente ha competenze e, più specificamente, come elenco dei rispettivi identificativi dei sottoinsiemi di dati eFTI corrispondenti a tali disposizioni, come stabilito nell’allegato, sezioni 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2024/2024 (9); c) i diritti di trattamento del rispettivo agente, espressi come riferimenti codificati alle operazioni di trattamento che l’agente ha il diritto di svolgere in relazione a ciascuno dei rispettivi sottoinsiemi di dati eFTI, in linea con la legislazione dell’Unione o nazionale applicabile che determina le competenze di tale agente; d) un registro delle modifiche dei diritti di accesso e di trattamento di tale agente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:1942:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo