Art. 9

Scambio di messaggi

In vigore dal 5 lug 2024
Scambio di messaggi 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i gate eFTI da loro istituiti, così come gli AAP e le applicazioni utente delle loro autorità competenti, comunichino e siano in grado di ricevere comunicazioni in un formato di scambio di messaggi standardizzato. La comunicazione tra i gate eFTI e tra questi ultimi e le piattaforme eFTI avviene utilizzando il formato XML. 2.   Tutte le comunicazioni tra i gate eFTI avvengono sotto forma di scambi di messaggi attraverso i punti di accesso eDelivery, conformemente alle specifiche di scambio di messaggi eDelivery, e utilizzando il meccanismo di individuazione statica di eDelivery. 3.   Lo scambio di messaggi attraverso i punti di accesso eDelivery, conformemente alle specifiche di scambio di messaggi eDelivery, e utilizzando il meccanismo di individuazione dinamica di eDelivery, è abilitato anche per la comunicazione tra i gate eFTI e le piattaforme eFTI. 4.   Qualora uno Stato membro abbia già predisposto specifiche equivalenti, definite a livello nazionale, per lo scambio di messaggi sicuri per i servizi pubblici digitali, esso può decidere di consentire che la comunicazione tra le piattaforme eFTI e il gate eFTI istituito da detto Stato membro possa avvenire anche sulla base di tali specifiche equivalenti per lo scambio di messaggi. In tal caso, gli Stati membri provvedono affinché tali specifiche, debitamente dettagliate e aggiornate, siano rese pubblicamente disponibili.
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Scambio di messaggi (Art. 9 Regolamento (UE) 2024/1942) — Testo vigente | Portale Normativo