Art. 25

Modifica del regolamento (UE) 2022/869

In vigore dal 24 giu 2024
Modifica del regolamento (UE) 2022/869 All', paragrafo 8, del regolamento (UE) 2022/869, il primo comma è sostituito dal seguente: «In relazione all'impatto ambientale di cui all', paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, all', paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, all', paragrafi 14 e 15, e all', paragrafi 11 e 12, del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione sono ritenuti di interesse pubblico dal punto di vista della politica energetica e possono essere considerati di interesse pubblico prevalente, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite nelle direttive e nel regolamento citati.
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