Art. 27

Sospensione temporanea

In vigore dal 24 giu 2024
Sospensione temporanea 1.   Qualora si sia verificato un evento imprevedibile, eccezionale e non provocato al di fuori del controllo dell'Unione, con gravi conseguenze su scala unionale per la disponibilità di terreni necessari a garantire una produzione agricola sufficiente per il consumo alimentare dell'Unione, la Commissione adotta atti di esecuzione necessari e giustificabili in casi di emergenza. Tali atti di esecuzione possono sospendere temporaneamente l'applicazione delle pertinenti disposizioni dell' nella misura e per il periodo strettamente necessari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 2.   Gli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 1 rimangono in vigore per un periodo non superiore a 12 mesi. Se dopo tale periodo persistono i problemi specifici di cui al paragrafo 1, la Commissione può presentare un'adeguata proposta legislativa volta a rinnovarlo. 3.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio degli atti adottati a norma del paragrafo 1 entro due giorni lavorativi dalla loro adozione.
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