Art. 83

Disposizioni transitorie relative alle SoHO non esplicitamente contemplate dalle direttive 2002/98/CE e 2004/23/CE

In vigore dal 13 giu 2024
Disposizioni transitorie relative alle SoHO non esplicitamente contemplate dalle direttive 2002/98/CE e 2004/23/CE Gli enti che svolgono una o più delle attività relative a SoHO di cui all’, paragrafo 1, lettera c), punti i), da iv) a ix) e xii) del presente regolamento, in relazione alle SoHO non esplicitamente contemplate dalla direttiva 2002/98/CE o 2004/23/CE prima del 7 agosto 2024 sono autorizzate a proseguire tali attività fino all’8 agosto 2025 senza applicare il presente regolamento, fatta eccezione per i seguenti requisiti: a) la registrazione come enti SoHO a norma dell’ del presente regolamento; b) le domande di autorizzazione di qualsiasi preparazione di SoHO pertinente, ove richiesto a norma dell’ del presente regolamento; c) le domande di autorizzazione di centri SoHO, ove richiesto a norma dell’ del presente regolamento; d) la conformità ai parametri di cui ai capi VI e VII del presente regolamento per le attività relative a SoHO svolte durante la fase di transizione. Tali enti SoHO rispettano i requisiti di cui al primo comma, lettere b) e c), entro l’8 novembre 2024.
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Disposizioni transitorie relative alle SoHO non esplicitamente contemplate dalle direttive 2002/98/CE e 2004/23/CE (Art. 83 Regolamento (UE) 2024/1938) — Testo vigente | Portale Normativo