Art. 63
Piani nazionali di emergenza per le SoHO
In vigore dal 13 giu 2024
Piani nazionali di emergenza per le SoHO
1. Gli Stati membri, in collaborazione con le autorità nazionali per le SoHO, redigono piani nazionali di emergenza per le SoHO che stabiliscono le misure da applicare senza indebito ritardo quando la domanda o la situazione della fornitura di SoHO di importanza critica presenta o potrebbe presentare un grave rischio per la salute umana.
2. Nello sviluppo dei piani nazionali di emergenza per le SoHO, gli Stati membri garantiscono la cooperazione e la consultazione, a seconda dei casi, con i loro organismi di sorveglianza sanitaria, i servizi medici militari, i servizi di protezione civile e altri servizi regolarmente coinvolti nelle risposte alle emergenze. Gli Stati membri attuano piani nazionali di emergenza per le SoHO in coordinamento con altre azioni di risposta a livello nazionale o dell’Unione se adottati, e, se del caso, in modo coerente con i piani nazionali di prevenzione, preparazione e risposta elaborati conformemente all’ del regolamento (UE) 2022/2371 e alla direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio (20).
3. Gli Stati membri elaborano i piani di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fissando i seguenti elementi:
a)
i potenziali rischi per la fornitura di SoHO di importanza critica;
b)
la designazione degli enti SoHO di importanza critica e di qualsiasi altra terza parte pertinente da coinvolgere nella fornitura di SoHO di importanza critica;
c)
una panoramica nazionale consolidata dei piani di emergenza degli enti SoHO di importanza critici di cui all’;
d)
i poteri e le responsabilità delle autorità competenti per le SoHO in situazioni di emergenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
e)
le procedure per la condivisione di informazioni, se del caso, attraverso la piattaforma UE per le SoHO, nonché gli elementi di informazioni da scambiare con le autorità nazionali per le SoHO di altri Stati membri e con altre parti interessate, a seconda dei casi, anche in caso di carenze di SoHO di importanza critica con impatto transfrontaliero;
f)
le misure di preparazione e risposta in caso di rischi specifici individuati, in particolare quelli riguardanti focolai di malattie trasmissibili, attacchi bellici o terroristici e catastrofi ambientali;
g)
una procedura per la valutazione e l’autorizzazione, nel contesto di una situazione di emergenza sanitaria e conformemente all’, delle richieste di deroga all’obbligo di disporre di un’autorizzazione di preparazioni di SoHO a norma dell’, paragrafo 1, presentate da enti SoHO;
h)
un meccanismo per garantire che, in caso di una situazione di emergenza sanitaria, sia accordata priorità alle SoHO di importanza critica in base a esigenze mediche specifiche.
4. Gli Stati membri tengono conto degli orientamenti dell’ECDC per le emergenze legate a focolai epidemiologici e degli orientamenti pubblicati dalla DEQM per la pianificazione di emergenza in generale.
5. Gli Stati membri coinvolgono i portatori di interessi pertinenti nell’elaborazione dei loro piani nazionali di emergenza per le SoHO, in particolare cooperando con i loro enti SoHO di importanza critica, nonché con la DEQM e l’ECDC. Gli Stati membri riesaminano almeno ogni quattro anni tali piani al fine di tenere conto dei cambiamenti nella designazione degli enti SoHO di importanza critica e nell’organizzazione delle autorità competenti per le SoHO nonché dell’esperienza acquisita con l’attuazione dei piani e gli esercizi di simulazione.
6. Gli Stati membri presentano una sintesi dei loro piani nazionali di emergenza per le SoHO e revisioni importanti di tali piani nell’ambito dell’SCB.
7. L’SCB, in cooperazione con la Commissione, sostiene un approccio coordinato per garantire l’attuazione dei piani nazionali di emergenza per le SoHO nei casi in cui un’emergenza interessi più Stati membri o, in caso di emergenze con effetti che vanno al di fuori dell’Unione, per comunicare e collaborare con le pertinenti organizzazioni e autorità internazionali.
Storico versioni
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