Art. 17
Registrazione degli enti SoHO
In vigore dal 13 giu 2024
Registrazione degli enti SoHO
1. Le autorità competenti per le SoHO dispongono di procedure per la registrazione degli enti SoHO conformemente all’.
2. Le autorità competenti per le SoHO verificano che ciascun ente SoHO registrato in un registro nazionale o nella piattaforma UE per le SoHO abbia fornito le informazioni a norma dell’, paragrafo 3, prima che la registrazione venga pubblicata sulla piattaforma UE per le SoHO. Qualora siano istituiti registri nazionali, l’autorità competente per le SoHO trasmette le informazioni sulla registrazione alla piattaforma UE per le SoHO dopo aver effettuato tale verifica.
3. Le autorità competenti per le SoHO verificano se sia necessaria un’autorizzazione a norma degli o 26 per un ente SoHO registrato, tenendo conto della dichiarazione di cui all’, paragrafo 4.
4. Le autorità competenti per le SoHO determinano se l’ente SoHO è un ente SoHO di importanza critica, conformemente ai criteri concordati dall’SCB, tenendo conto dell’autovalutazione effettuata dall’ente SoHO, se del caso, di cui all’, paragrafo 4. Le autorità competenti per le SoHO aggiornano di conseguenza le informazioni di registrazione.
5. Qualora, sulla base delle informazioni fornite, un ente non rientri nella definizione di ente SoHO di cui all’, punto 33), l’autorità competente per le SoHO rimuove la registrazione dalla piattaforma UE per le SoHO e, se del caso, dal registro nazionale e informa l’ente senza indebito ritardo.
6. Le autorità competenti per le SoHO:
a)
accusano ricezione della registrazione senza indebito ritardo;
b)
richiedono all’ente SoHO di fornire dettagli supplementari sulle informazioni fornite conformemente all’, paragrafo 3, se necessario;
c)
forniscono istruzioni sulle procedure da seguire per richiedere un’autorizzazione, se del caso;
d)
se del caso, informano l’ente SoHO del suo status di ente SoHO di importanza critica e informano detto ente dei relativi obblighi a norma degli ;
e)
informano l’ente SoHO dell’avvenuta verifica e pubblicazione della sua registrazione sulla piattaforma UE per le SoHO.
7. In caso di modifiche delle informazioni registrate dall’ente SoHO conformemente all’, paragrafo 6, le autorità competenti per le SoHO verificano tali modifiche e pubblicano la registrazione aggiornata sulla piattaforma UE per le SoHO senza indebito ritardo, anche in caso di cessazione delle attività relative a SoHO dell’ente SoHO in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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