Art. 14

Obblighi in materia di controlli svolti dalla Commissione

In vigore dal 13 giu 2024
Obblighi in materia di controlli svolti dalla Commissione Le autorità competenti per le SoHO e gli organismi delegati cooperano con la Commissione per quanto attiene allo svolgimento dei controlli da parte di quest’ultima di cui all’. In particolare: a) adottano opportune misure di follow-up per porre rimedio alle carenze individuate mediante tali controlli da parte della Commissione; b) forniscono l’assistenza tecnica necessaria e la documentazione disponibile, a fronte di una richiesta motivata, così come ogni altro sostegnorichiesto dalla Commissione per consentire loro di svolgere i controlli in modo efficiente ed efficace, anche agevolando l’accesso a tutti i locali o a parti di essi, nonché alla documentazione, compresi i sistemi informatici, dell’autorità competente per le SoHO o dell’organismo delegato pertinente per l’esecuzione dei loro compiti.
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Obblighi in materia di controlli svolti dalla Commissione (Art. 14 Regolamento (UE) 2024/1938) — Testo vigente | Portale Normativo