Art. 14 · Obblighi in materia di controlli svolti dalla Commissione

Art. 14

Obblighi in materia di controlli svolti dalla Commissione

In vigore dal 13 giu 2024
Obblighi in materia di controlli svolti dalla Commissione Le autorità competenti per le SoHO e gli organismi delegati cooperano con la Commissione per quanto attiene allo svolgimento dei controlli da parte di quest’ultima di cui all’. In particolare: a) adottano opportune misure di follow-up per porre rimedio alle carenze individuate mediante tali controlli da parte della Commissione; b) forniscono l’assistenza tecnica necessaria e la documentazione disponibile, a fronte di una richiesta motivata, così come ogni altro sostegnorichiesto dalla Commissione per consentire loro di svolgere i controlli in modo efficiente ed efficace, anche agevolando l’accesso a tutti i locali o a parti di essi, nonché alla documentazione, compresi i sistemi informatici, dell’autorità competente per le SoHO o dell’organismo delegato pertinente per l’esecuzione dei loro compiti.
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