Art. 37
Modifica del regolamento (UE) 2019/942
In vigore dal 13 giu 2024
Modifica del regolamento (UE) 2019/942
All' del regolamento (UE) 2019/942 è aggiunto il paragrafo seguente:
«8. Ogni tre anni l'ACER, previa consultazione degli Stati membri, stabilisce e rende pubblicamente disponibile una serie di indicatori e corrispondenti valori di riferimento per il raffronto dei costi unitari di investimento legati alla misurazione, alla quantificazione, al monitoraggio, alla comunicazione, alla verifica e alla riduzione, anche attraverso il rilascio e la combustione in torcia, delle emissioni di metano in progetti comparabili. L'ACER formula raccomandazioni sugli indicatori e sui valori di riferimento per i costi unitari di investimento al fine di ottemperare agli obblighi di cui al regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), come previsto all' di tale regolamento.
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