Art. 36

Monitoraggio, riesame e presentazione di relazioni da parte della Commissione

In vigore dal 13 giu 2024
Monitoraggio, riesame e presentazione di relazioni da parte della Commissione 1.   La Commissione monitora e riesamina l'applicazione del presente regolamento e presenta, entro il 1o gennaio 2028 e successivamente ogni 5 anni, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. 2.   La prima relazione di cui al paragrafo 1 riesamina in particolare gli aspetti seguenti: a) l'efficacia e l'efficienza del presente regolamento nella definizione di norme trasparenti e accurate in materia di misurazione, comunicazione e verifica e nella riduzione delle emissioni di metano associate alla produzione di petrolio greggio, gas naturale e carbone immessi sul mercato dell'Unione; b) se fattibile, il livello raggiunto di riduzione delle emissioni di metano associate alla produzione di petrolio greggio, gas naturale e carbone immessi sul mercato dell'Unione a seguito del presente regolamento; c) se siano necessarie misure aggiuntive o alternative per promuovere e accelerare la riduzione delle emissioni di metano nella catena di valore del petrolio greggio, del gas naturale e del carbone immessi sul mercato dell'Unione al fine di sostenere l'obiettivo dell'Unione di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050 e gli impegni da essa assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi. Tale relazione tiene conto della pertinente legislazione dell'Unione nei settori correlati. La Commissione, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa unitamente alla sua relazione, tenendo conto della pertinente legislazione dell'Unione nei settori correlati. 3.   Ai fini del presente articolo, la Commissione può richiedere informazioni agli Stati membri e alle autorità competenti e tiene conto in particolare delle informazioni fornite dagli Stati membri nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima, nei relativi aggiornamenti e nelle loro relazioni intermedie nazionali sull'energia e il clima ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1787:oj#art-36

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Monitoraggio, riesame e presentazione di relazioni da parte della Commissione (Art. 36 Regolamento (UE) 2024/1787) — Testo vigente | Portale Normativo