Art. 25

Distruzione dei prodotti di consumo invenduti

In vigore dal 13 giu 2024
Distruzione dei prodotti di consumo invenduti 1.   Dal 19 luglio 2026, è vietata la distruzione dei prodotti di consumo invenduti elencati all'allegato VII. Il presente paragrafo non si applica alle microimprese e alle piccole imprese. Il presente paragrafo si applica alle medie imprese a decorrere dal 19 luglio 2030. 2.   Gli operatori economici che non sono soggetti al divieto di cui al paragrafo 1 non possono distruggere i prodotti di consumo invenduti loro forniti allo scopo di eludere il divieto. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare l'allegato VII al fine di: a) aggiungere nuovi prodotti per tenere conto dell'impatto ambientale della loro distruzione; b) aggiornare le voci all’interno dei gruppi di prodotti per allinearle alle modifiche dei rispettivi codici delle merci o descrizioni che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, laddove necessario. 4.   Nell’elaborare un atto delegato da adottare a norma del paragrafo 3, lettera a), la Commissione: a) valuta la diffusione della pratica di distruggere determinati prodotti di consumo invenduti e il relativo impatto ambientale; b) tiene conto delle informazioni divulgate dagli operatori economici a norma dell', paragrafo 1; c) effettua una valutazione d'impatto basata sulle migliori prove e analisi disponibili, ricorrendo se necessario a ulteriori studi. Tale atto delegato specifica la data di applicazione e, se del caso, eventuali misure graduali, o misure o periodi transitori. 5.   La Commissione adotta atti delegati a norma dell' per integrare il presente regolamento stabilendo deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti elencati nell'allegato VII qualora ciò sia opportuno per uno dei seguenti motivi: a) ragioni di carattere sanitario e in materia di igiene e sicurezza; b) danni ai prodotti derivanti dalla loro manipolazione o riscontrati dopo che i prodotti sono stati restituiti, che non possono essere riparati in maniera efficiente sotto il profilo dei costi; c) inidoneità dei prodotti allo scopo cui sono destinati, tenendo conto, se del caso, del diritto dell’Unione e nazionale e delle norme tecniche; d) mancata accettazione dei prodotti offerti come donazione; e) inidoneità dei prodotti alla preparazione per il riutilizzo o alla rifabbricazione; f) invendibilità dei prodotti a causa della violazione dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i prodotti contraffatti; g) la distruzione è l'opzione con il minor impatto ambientale negativo. Tali atti delegati possono inoltre prevedere, se del caso, che il divieto di distruggere i prodotti di consumo invenduti di cui al paragrafo 1 del presente articolo o l'obbligo di divulgazione di cui all' si applichino alle microimprese e alle piccole imprese qualora vi siano prove sufficienti del fatto che esse possano essere utilizzate per eludere tale divieto o tale obbligo. Il primo atto delegato di cui al primo comma è adottato entro il 19 luglio 2025.
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