Art. 24
Divulgazione di informazioni su prodotti di consumo invenduti
In vigore dal 13 giu 2024
Divulgazione di informazioni su prodotti di consumo invenduti
1. L'operatore economico che si disfi di prodotti di consumo invenduti direttamente o che incarichi un terzo di disfarsi dei prodotti invenduti per suo conto divulga:
a)
il numero e il peso dei prodotti di consumo invenduti di cui si è disfatto all’anno, suddivisi per tipo o categoria di prodotti;
b)
i motivi per cui si è disfatto dei prodotti e, se del caso, la deroga pertinente a norma dell', paragrafo 5;
c)
la percentuale dei prodotti di cui si è disfatto, direttamente o tramite terzi, consegnati perché siano sottoposti a ciascuna delle seguenti attività: la preparazione per il riutilizzo, compresi ricondizionamento e rifabbricazione, riciclaggio, recupero di altro tipo, incluso il recupero di energia, e operazioni di smaltimento, secondo la gerarchia dei rifiuti di cui all' della direttiva 2008/98/CE;
d)
le misure adottate e le misure pianificate per prevenire la distruzione dei prodotti di consumo invenduti.
Gli operatori economici divulgano le informazioni di cui al primo comma in modo chiaro e visibile almeno su una pagina facilmente accessibile del loro sito web. Gli operatori economici soggetti all'obbligo di pubblicare l'informativa sulla sostenibilità nella loro relazione sulla gestione a norma degli articoli 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE possono includere anche tali informazioni in tale informativa sulla sostenibilità.
Gli operatori economici divulgano le informazioni di cui al primo comma su base annuale e includono, come parte di tali informazioni, i prodotti di consumo invenduti di cui si sono disfatti durante l’esercizio finanziario precedente. Essi rendono disponibili al pubblico le informazioni relative a ogni anno. La prima divulgazione riguarda i prodotti di consumo invenduti di cui si sono disfatti durante il primo esercizio finanziario completo dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente paragrafo non si applica alle microimprese e alle piccole imprese.
Il presente paragrafo si applica alle medie imprese a decorrere dal 19 luglio 2030.
2. Fatta eccezione per i casi in cui le informazioni sono a disposizione dell'autorità nazionale competente sulla base di un altro atto giuridico, gli operatori economici forniscono, su richiesta della Commissione o di un'autorità nazionale competente, tutte le informazioni e tutta la documentazione necessarie per dimostrare la consegna e il ricevimento dei prodotti di cui si sono disfatti quali divulgati a norma del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo e, ove opportuno, informazioni necessarie a dimostrare l'applicabilità di una deroga ai sensi dell', paragrafo 5. Tali informazioni e tale documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano i dettagli e il formato per la divulgazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, compresa la delimitazione del tipo o categoria di prodotto e le modalità di verifica tali informazioni.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3.
Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 19 luglio 2025.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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