Art. 25 · Distruzione dei prodotti di consumo invenduti

Art. 25

Distruzione dei prodotti di consumo invenduti

In vigore dal 13 giu 2024
Distruzione dei prodotti di consumo invenduti 1.   Dal 19 luglio 2026, è vietata la distruzione dei prodotti di consumo invenduti elencati all'allegato VII. Il presente paragrafo non si applica alle microimprese e alle piccole imprese. Il presente paragrafo si applica alle medie imprese a decorrere dal 19 luglio 2030. 2.   Gli operatori economici che non sono soggetti al divieto di cui al paragrafo 1 non possono distruggere i prodotti di consumo invenduti loro forniti allo scopo di eludere il divieto. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare l'allegato VII al fine di: a) aggiungere nuovi prodotti per tenere conto dell'impatto ambientale della loro distruzione; b) aggiornare le voci all’interno dei gruppi di prodotti per allinearle alle modifiche dei rispettivi codici delle merci o descrizioni che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, laddove necessario. 4.   Nell’elaborare un atto delegato da adottare a norma del paragrafo 3, lettera a), la Commissione: a) valuta la diffusione della pratica di distruggere determinati prodotti di consumo invenduti e il relativo impatto ambientale; b) tiene conto delle informazioni divulgate dagli operatori economici a norma dell', paragrafo 1; c) effettua una valutazione d'impatto basata sulle migliori prove e analisi disponibili, ricorrendo se necessario a ulteriori studi. Tale atto delegato specifica la data di applicazione e, se del caso, eventuali misure graduali, o misure o periodi transitori. 5.   La Commissione adotta atti delegati a norma dell' per integrare il presente regolamento stabilendo deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti elencati nell'allegato VII qualora ciò sia opportuno per uno dei seguenti motivi: a) ragioni di carattere sanitario e in materia di igiene e sicurezza; b) danni ai prodotti derivanti dalla loro manipolazione o riscontrati dopo che i prodotti sono stati restituiti, che non possono essere riparati in maniera efficiente sotto il profilo dei costi; c) inidoneità dei prodotti allo scopo cui sono destinati, tenendo conto, se del caso, del diritto dell’Unione e nazionale e delle norme tecniche; d) mancata accettazione dei prodotti offerti come donazione; e) inidoneità dei prodotti alla preparazione per il riutilizzo o alla rifabbricazione; f) invendibilità dei prodotti a causa della violazione dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i prodotti contraffatti; g) la distruzione è l'opzione con il minor impatto ambientale negativo. Tali atti delegati possono inoltre prevedere, se del caso, che il divieto di distruggere i prodotti di consumo invenduti di cui al paragrafo 1 del presente articolo o l'obbligo di divulgazione di cui all' si applichino alle microimprese e alle piccole imprese qualora vi siano prove sufficienti del fatto che esse possano essere utilizzate per eludere tale divieto o tale obbligo. Il primo atto delegato di cui al primo comma è adottato entro il 19 luglio 2025.
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