Art. 25
Distruzione dei prodotti di consumo invenduti
In vigore dal 13 giu 2024
Distruzione dei prodotti di consumo invenduti
1. Dal 19 luglio 2026, è vietata la distruzione dei prodotti di consumo invenduti elencati all'allegato VII.
Il presente paragrafo non si applica alle microimprese e alle piccole imprese.
Il presente paragrafo si applica alle medie imprese a decorrere dal 19 luglio 2030.
2. Gli operatori economici che non sono soggetti al divieto di cui al paragrafo 1 non possono distruggere i prodotti di consumo invenduti loro forniti allo scopo di eludere il divieto.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare l'allegato VII al fine di:
a)
aggiungere nuovi prodotti per tenere conto dell'impatto ambientale della loro distruzione;
b)
aggiornare le voci all’interno dei gruppi di prodotti per allinearle alle modifiche dei rispettivi codici delle merci o descrizioni che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, laddove necessario.
4. Nell’elaborare un atto delegato da adottare a norma del paragrafo 3, lettera a), la Commissione:
a)
valuta la diffusione della pratica di distruggere determinati prodotti di consumo invenduti e il relativo impatto ambientale;
b)
tiene conto delle informazioni divulgate dagli operatori economici a norma dell', paragrafo 1;
c)
effettua una valutazione d'impatto basata sulle migliori prove e analisi disponibili, ricorrendo se necessario a ulteriori studi.
Tale atto delegato specifica la data di applicazione e, se del caso, eventuali misure graduali, o misure o periodi transitori.
5. La Commissione adotta atti delegati a norma dell' per integrare il presente regolamento stabilendo deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti elencati nell'allegato VII qualora ciò sia opportuno per uno dei seguenti motivi:
a)
ragioni di carattere sanitario e in materia di igiene e sicurezza;
b)
danni ai prodotti derivanti dalla loro manipolazione o riscontrati dopo che i prodotti sono stati restituiti, che non possono essere riparati in maniera efficiente sotto il profilo dei costi;
c)
inidoneità dei prodotti allo scopo cui sono destinati, tenendo conto, se del caso, del diritto dell’Unione e nazionale e delle norme tecniche;
d)
mancata accettazione dei prodotti offerti come donazione;
e)
inidoneità dei prodotti alla preparazione per il riutilizzo o alla rifabbricazione;
f)
invendibilità dei prodotti a causa della violazione dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i prodotti contraffatti;
g)
la distruzione è l'opzione con il minor impatto ambientale negativo.
Tali atti delegati possono inoltre prevedere, se del caso, che il divieto di distruggere i prodotti di consumo invenduti di cui al paragrafo 1 del presente articolo o l'obbligo di divulgazione di cui all' si applichino alle microimprese e alle piccole imprese qualora vi siano prove sufficienti del fatto che esse possano essere utilizzate per eludere tale divieto o tale obbligo.
Il primo atto delegato di cui al primo comma è adottato entro il 19 luglio 2025.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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