Art. 47

Trattamento delle informazioni riservate

In vigore dal 13 giu 2024
Trattamento delle informazioni riservate 1.   Le informazioni acquisite nel corso dell'attuazione del presente regolamento sono utilizzate solo ai fini del presente regolamento e sono protette dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale. 2.   Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione dei segreti commerciali e d'impresa e delle altre informazioni sensibili, riservate e classificate ottenuti e trattati in applicazione del presente regolamento, comprese le raccomandazioni e le misure da adottare, conformemente al diritto dell'Unione e al pertinente diritto nazionale. 3.   La Commissione e gli Stati membri garantiscono che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente regolamento non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore, in conformità del pertinente diritto dell'Unione o nazionale. 4.   Se uno Stato membro ritiene probabile che la divulgazione di informazioni aggregate a norma dell' pregiudichi i suoi interessi in materia di sicurezza nazionale, può opporsi alla divulgazione di tali informazioni da parte della Commissione mediante una comunicazione motivata. 5.   La Commissione e le autorità nazionali, i loro funzionari, dipendenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità garantiscono la riservatezza delle informazioni ottenute nello svolgimento dei loro compiti e delle loro attività, in conformità del pertinente diritto dell'Unione o nazionale. Tale obbligo si applica anche a tutti i rappresentanti degli Stati membri, agli osservatori, agli esperti e agli altri soggetti che partecipano alle riunioni della piattaforma a norma dell'.
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