Art. 90

Segnalazioni di rischi sistemici da parte del gruppo di esperti scientifici

In vigore dal 13 giu 2024
Segnalazioni di rischi sistemici da parte del gruppo di esperti scientifici 1.   Il gruppo di esperti scientifici può effettuare una segnalazione qualificata all'ufficio per l'IA qualora abbia motivo di sospettare che: a) un modello di IA per finalità generali presenti un rischio concreto identificabile a livello dell'Unione; o b) un modello di IA per finalità generali soddisfi le condizioni di cui all'. 2.   In seguito a tale segnalazione qualificata, la Commissione, tramite l'ufficio per l'IA e dopo avere informato il consiglio per l'IA, può esercitare le competenze di cui alla presente sezione ai fini della valutazione della questione. L'ufficio per l'IA informa il consiglio per l'IA di qualsiasi misura conformemente agli articoli da 91 a 94. 3.   La segnalazione qualificata è debitamente motivata e indica almeno: a) il punto di contatto del fornitore del modello di IA per finalità generali con rischio sistemico in questione; b) una descrizione dei fatti di cui trattasi e dei motivi della segnalazione effettuata dal gruppo di esperti scientifici; c) qualsiasi altra informazione che il gruppo di esperti scientifici ritenga pertinente, comprese, se del caso, le informazioni raccolte di propria iniziativa.
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